La detrazione dell'IVA: la distinzione tra le spese inerenti alla gestione “amministrativa” dell'appalto e le spese inerenti l'esecuzione dello stesso
La rigida separazione tra la gestione dell'appalto (nella fase di affidamento e di contenzioso amministrativo) e l'esecuzione materiale dello stesso preclude all'impresa mandataria di un'Associazione temporanea di impresa, di addebitare ex se al “nuovo” Consorzio, costituito a seguito all'intercorsa aggiudicazione, tutte le spese sostenute dalla medesima impresa capogruppo.
In particolare, nella fattispecie sottesa ai conseguenti avvisi di accertamento del “Fisco”, l'impresa mandataria dell'ATI sosteneva delle spese legali per contestare, nella fase contrattuale, l'incedere amministrativo/privatistico della Stazione appaltante: spese legali che però venivano poi complessivamente imputate al Consorzio costituito (con le correlative detrazioni IVA).
Sennonché, l'illegittimità dell'operazione contabile veniva in definitiva rilevata dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, con sentenza n. 3651/2015, ribaltando quindi i giudizi di prime cure favorevoli alle imprese soggette agli accertamenti fiscali. Ed, invero, appariva decisiva la <<non inerenza per la società consortile della detrazione d'imposta per costi da considerarsi inerenti, invece, all'attività di gestione del contenzioso con la stazione appaltante devoluto per legge esclusivamente all'impresa capogruppo quale mandataria dell'ATI>>.
D'altronde, seguendo l'iter logico del Giudice nomofilattico, le disposizioni della legge n. 584 del 1977 <<non pongono in capo alla società consortile alcuna attribuzione circa il contenzioso generato dal contratto di appalto. Infatti, alle singole socie delle attività svolte per suo tramite restano imputabili, tra i ricavi, i corrispettivi dovuti dalla stazione committente, essendo invece riferibili alla società consortile, tra o costi, le spese sostenute per l'esecuzione unitaria dei lavori, e, tra i ricavi, i contributi versati “pro quota” dalle società socie a copertura di tali spese>>.
In sintesi, ed in conclusione, nonostante la costituzione della società consortile,l'impresa mandataria costituisce il fulcro anche per le correlative imposizioni fiscali rispetto alla “mera” amministrazione dell’appalto (anche in fase contenziosa).
Breve contributo informativo, Dr. Davide Cicu
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