del Dlgs. 04/03/2010, n. 28 nella parte in cui ha (apoditticamente) previsto il carattere obbligatorio della mediazione. L'attesa notizia della pronunzia del Giudice delle Leggi ristabilisce l'equità e la parità di trattamento (in concreto) tra le parti in lite. Il Presente Studio Legale ha in corso una seria valutazione giuridica circa la possibilità di permettere a tutti i soggetti (interessati) "incappati" nella pluriennale vigenza della mediazione obbligatoria di tentare di recuperare (se non altro sotto forma di rimborso e/o indennizzo anche parziale) i fondi obbligatoriamente corrisposti agli organismi di mediazione forense. I risultati del suddetto studio verranno a breve pubblicati sul presente sito web. Al momento è solo possibile suggerire a tutti gli interessati (a meri fini cautelativi) di valutare l'opportunità di comunque spedire (mediante raccomanda a.r.) ai vari organismi di mediazione una specifica (e circostanziata) richiesta di restituzione dei fondi versati in ragione della svoltasi mediazione obbligatoria, ivi avendo cura di indicare che la stessa (richiesta di restituzione) è svolta anche allo specifico fine di interrompere ogni prescrizione di legge.