“Legge Salva Italia”: NORME IN MATERIA DI APPALTI – L. 22.12.2011, n. 214, ARTT. 41- 47

NORME IN MATERIA DI APPALTI – L. 22.12.2011, n. 214, ARTT. 41- 47 

• Sono state apportate diffuse modifiche alle disposizioni codicistiche in materia di misure per le opere di interesse strategico.     • È inserita la possibilità, per le amministrazioni aggiudicatrici di concessioni di lavori pubblici, di prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati.     • È abrogata la disposizione contenuta nell'art. 81, c. 3-bis D. Lgs. 163/2006, introdotta dal D.L. 70/2011.     • È ripristinata la soglia di € 100.000 per l'affidamento con procedura negoziata degli incarichi di progettazione, precedentemente innalzata dalla L. 180/2011.     • È previsto l’obbligo per le stazioni appaltanti, ove possibile ed economicamente conveniente, di suddividere gli appalti in lotti funzionali; inoltre, la realizzazione delle grandi infrastrutture, nonché delle connesse opere integrative o compensative, deve garantire modalità di coinvolgimento delle piccole e medie imprese.       • È introdotto l’obbligo di consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro.     • L'applicazione del Codice dei Contratti è esclusa rispetto all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.