la possibilità di partecipazione alle pubbliche gare (di servizi) ci si debba basare sostanzialmente sulla definizione di impresa e di attività economica di cui alle norme ed ai principi del Trattato CE in materia di libera concorrenza sul mercato comunitario e che, dunque, anche le ONLUS possono partecipare. In proposito va ricordata la recente sentenza della Corte di Giustizia CE sez VI del 23/12/2009, C 305/08 laddove, infatti, viene anche ribadito che “le disposizioni della direttiva 2004/08 devono essere interpretate nel senso che consentono ai soggetti che non perseguono prominente scopo di lucro, non dispongano di una struttura organizzativa di un'impresa e non assicurano una presenza regolare sul mercato, di [comunque] partecipare ad un appalto pubblico di servizi e che [pertanto] tale direttiva osta all'interpretazione di una normativa nazionale che vieti a soggetti che non perseguono preminente scopo di lucro di partecipare ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico”.