coinvolti dal mercato pubblico (art. 3 della Legge n. 136/2010) I Contratti e i rapporti pubblici dopo l'entrata in vigore della Legge n. 136/2010 Dopo il 7 settembre 2010 (Legge n. 136/2010) tutti i contratti che riguardano appalti pubblici (ma anche flussi e risorse finanziarie di derivazione pubblicistica) devono prevedere l'obbligo di tracciabilità. Tutti i contratti sottoscritti prima del 7 settembre 2010 devono, in ogni caso, essere aggiornati mediante adeguamento entro e non oltre il 7 marzo 2011. Vi è subito da mettere in evidenza che l'obbligo di tracciabilità riguarda tutti i tipi di contratto e/o di rapporto nel quale venga dedotto, ovvero considerato, un obbligo contrattuale a sfondo pubblicistico dal quale derivi una prestazione, una agevolazione, un finanziamento (diretto e/o indiretto) suscettibile di valutazione e vantaggio patrimoniale. Tale obbligo, dunque, ricomprende tutti gli appalti, ovverosia: di lavoro; di forniture; di servizi (anche in tutto o in parte esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti ex artt. da 16 a 27, Dlgs n. 163/2006); le concessioni di servizi e di lavori; il partenariato pubblico-privato (pure comprese le locazioni finanziarie); i contratti di subappalto e di subfornitura; i contratti in economia; le convenzioni dirette; gli affidamenti diretti. L'applicazione del dovere/obbligo di tracciabilità si basa su una nozione sostanziale a matrice comunitaria la quale, impone di ricercare, in modo sostanziale appunto, tutti gli operatori che abbiano a che fare contrattualemnte, anche in modo indiretto, con un soggetto pubblicistico, ovverosia anche solo coloro che sono concessionari di finanziamenti pubblici, pure inclusi i finanziamenti europei. Dunque, in definitiva, a detto obbligo sono sottoposti anche tutti i soggetti privati che abbiano potuto indirettamente beneficiare di una qualsiasi forma di finanziamento e/o agevolazione economica di tipo e/o di derivazione pubblicistica. Il dovere di tracciabilità si sostanzia nell'obbligo di mantenere appositi conti concorrenti dedicati, nonché nell'obbligo di comunicare debitamente gli stessi all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici a fronte della sanzione pecuniaria che, per il caso di inadempimento (omessa, tardiva, o anche solo incompleta informazione) può consistere nella sanzione amministrativa di euro 3.000,00 per ogni infrazione riscontrata. In estrema sintesi:
- vasta applicabilità (ascedente e discendente) degli obblighi di tracciabilità;
- obbligo di tracciabilità dal 07/09/2010 per i nuovi contratti, ovvero, dal 07/03/2011 in caso dia adeguamento dei vecchi contratti;
- per ciascun contratto pubblico è obbligatorio il Codice Identificativo Gara (CIG: ex art. 7, comma 4 del DL n. 187/2010: che può essere di tipo principale e derivato);
- il transito dei pagamenti (ivi compreso l'utilizzo di assegni bancari) deve avvenire mediante appositi conti correnti dedicati;
- i soggetti tenuti alla tracciabilità devono comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'apertura/accensione del conto (da intendersi quale utilizzazione dedicata), gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, gli identificativi ufficiali delle persone delegate alla loro utilizzazione